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Il Contatore Fotovoltaico
Agg. 21 Maggio 2010
NUOVO CONTO
ENERGIA |
Impianti in esercizio |
72.867 |
Potenza (kW) |
1.056.491 |
VECCHIO CONTO
ENERGIA |
Impianti in esercizio |
5.732 |
Potenza (kW) |
165.153 |
Totale Impianti
Totale
(kW) |
78.599
1.221.644 |
| |
FAQ CONTO ENERGIA
|
FOTOVOLTAICO - Le domande più frequenti
|
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|
Informazioni sugli
impianti fotovoltaici e sui criteri d’incentivazione in
conto energia |
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TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA
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1.1 |
Che cosa è un impianto fotovoltaico?
Un impianto fotovoltaico trasforma
direttamente l’energia solare in energia
elettrica.
Esso è composto essenzialmente da:
- moduli o pannelli fotovoltaici;
- inverter, che trasforma la corrente
continua generata dai moduli in corrente
alternata;
- quadri elettrici e cavi di
collegamento.
I moduli sono costituiti da celle in
materiale semiconduttore, il più utilizzato
dei quali è il silicio cristallino. Essi
rappresentano la parte attiva del sistema
perché convertono la radiazione solare in
energia elettrica.
Gli impianti fotovoltaici possono essere
connessi alla rete elettrica di
distribuzione (grid-connected) o
direttamente a utenze isolate (stand-alone),
tipicamente per assicurare la disponibilità
di energia elettrica in zone isolate.
|
1.2 |
Quali
sono i vantaggi della tecnologia fotovoltaica?
I vantaggi possono riassumersi in:
- assenza di qualsiasi tipo di
emissione inquinante;
- risparmio di combustibili fossili;
- affidabilità degli impianti poiché
non esistono parti in movimento;
- costi di esercizio e manutenzione
ridotti al minimo;
- modularità del sistema (per
aumentare la potenza dell’impianto è
sufficiente aumentare il numero dei
moduli).
Peraltro è da tener presente che l’impianto
fotovoltaico è caratterizzato da un elevato
costo iniziale (dovuto essenzialmente
all’elevato costo dei moduli) e da una
produzione discontinua a causa della
variabilità della fonte energetica (il
sole).
|
1.3 |
Che
differenza c’è tra un impianto fotovoltaico ed
un impianto solare termico?
Entrambe le tipologie d’impianto utilizzano
il sole come fonte energetica, catturandone
la radiazione attraverso superfici captanti:
mentre i moduli fotovoltaici trasformano
direttamente la radiazione solare in energia
elettrica, i pannelli solari termici
utilizzano l’energia termica del sole per
riscaldare l’acqua da utilizzare per uso
igienico sanitario o per il riscaldamento
degli ambienti.
|
1.4 |
Cosa
si intende per potenza nominale dell’impianto
fotovoltaico?
La potenza nominale (o massima, o di picco,
o di targa) dell'impianto fotovoltaico è la
potenza elettrica dell'impianto determinata
dalla somma delle singole potenze nominali
(o massime, o di picco, o di targa) di
ciascun modulo fotovoltaico facente parte
del medesimo impianto, misurate alle
condizioni standard (temperatura pari a 25
°C e radiazione pari a 1.000 W/m²).
|
1.5 |
Dove
può essere installato un impianto fotovoltaico?
I moduli fotovoltaici possono essere
collocati su qualsiasi pertinenza di un
immobile (tetto, facciata, terrazzo, ecc…) o
sul terreno. La decisione deve essere presa
in base all’esistenza sul sito
d’installazione dei seguenti requisiti:
- disponibilità di spazio necessario
per installare i moduli;
- corretta esposizione ed inclinazione
della superficie dei moduli.
Le condizioni ottimali in l’Italia sono:
- esposizione SUD (accettabile anche
SUD-EST, SUD-OVEST, con ridotta perdita
di produzione);
- inclinazione dei moduli compresa fra
25°(latitudini più meridionali) e
35°(latitudini più settentrionali);
- assenza di ostacoli in grado di
creare ombreggiamento.
|
1.6 |
Quanto
spazio occupa un impianto fotovoltaico?
Facendo riferimento soprattutto alle piccole
applicazioni (tetti fotovoltaici) e a moduli
di silicio cristallino, un valore indicativo
di occupazione di superficie è di circa 8-10
m 
per kW di potenza nominale installata.
|
1.7 |
Quanta
elettricità produce un impianto fotovoltaico?
La produzione elettrica annua di un impianto
fotovoltaico dipende da diversi fattori:
- radiazione solare incidente sul sito
d’installazione;
- orientamento ed inclinazione della
superficie dei moduli;
- assenza/presenza di ombreggiamenti;
- prestazioni tecniche dei componenti
dell’impianto (moduli, inverter ed altre
apparecchiature).
Prendendo come riferimento un impianto da 1
kW di potenza nominale, con orientamento ed
inclinazione ottimali ed assenza di
ombreggiamento, non dotato di dispositivo di
“inseguimento” del sole, in Italia è
possibile stimare le seguenti producibilità
annue massime:
- regioni settentrionali 1.000 – 1.100
kWh/anno
- regioni centrali 1.200 – 1.300 kWh/anno
- regioni meridionali 1.400 – 1.500
kWh/anno
E’ opportuno sottolineare che il consumo
annuo elettrico medio di una famiglia
italiana è pari a circa 3.000 kWh.
Sul sito
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/countries/europe/g13y_it.png
è riportata la mappa della radiazione solare
annuale sul territorio Italiano.
|
1.8 |
Quali
sono le modalità di connessione in rete
dell’impianto fotovoltaico?
Lo schema di connessione dell’impianto alla
rete è definito dal gestore di rete a cui
l’impianto deve essere connesso.
E’ necessario pertanto fare riferimento alle
norme tecniche rese disponibili dal gestore
di rete locale (ad es. per la rete di ENEL
Distribuzione le DK 5940 per gli impianti da
connettere alla rete in BT, le DK 5740 per
gli impianti in MT).
Inoltre è possibile consultare la norma CEI
11-20 per la connessione in rete degli
impianti di produzione collegati alle reti
BT e MT.
|
1.9 |
Quanto
costa un impianto fotovoltaico ed a quanto
ammontano i costi di manutenzione?
Valori orientativi di costo dell'impianto
vanno da 7.000 €/kWp per gli impianti di
piccola taglia a poco meno di 5.000 €/kWp
per impianti di grosse dimensioni.
Il costo annuo di manutenzione è abbastanza
contenuto: normalmente è stimato in circa
l'1–1.5% del costo dell'impianto.
|
1.10 |
Quanto
tempo può durare un impianto fotovoltaico?
Nelle analisi tecniche ed economiche si usa
fare riferimento ad una vita utile
complessiva di 20-25 anni. In particolare, i
moduli, che rappresentano i componenti
economicamente più rilevanti, hanno in
generale una durata di vita garantita dai
produttori oltre i 20 anni.
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1.11 |
A chi
va inoltrata la richiesta di connessione alla
rete di un impianto fotovoltaico?
Il soggetto responsabile che intende
realizzare l’impianto fotovoltaico inoltra
al gestore di rete locale richiesta di
connessione alla rete (a seconda
dell’ubicazione degli impianti Enel
Distribuzione, ACEA, AEM, AEM Torino, ecc.).
Per quanto riguarda gli impianti da
collegare alla rete di Enel Distribuzione,
le informazioni per la domanda di
connessione e scambio possono essere
reperite al seguente indirizzo web:
http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/sicurezzarisparmio/efficienza/fotovoltaico/connessione/
|
1.12 |
Come
si può valutare la produzione annua attesa di
energia elettrica?
La valutazione può essere effettuata a
partire dai dati di insolazione del
territorio italiano su superficie
orizzontale riportati nella Norma UNI 10349:
“Riscaldamento e Raffrescamento degli
edifici. Dati climatici”.
I suddetti dati debbono essere corretti in
relazione all’effettiva esposizione ed
inclinazione del campo fotovoltaico e
trasformati in producibilità annua sulla
base del rendimento dell’impianto. Esistono
specifici software che permettono di
eseguire tale calcolo.
Valori indicativi della produzione annua
attesa sono compresi, per ogni kW di potenza
installata, fra 1.000 kWh nelle regioni
settentrionali e 1.500 kWh in quelle
meridionali.
|
1.13 |
Per
quali tipologia di impianti è necessario
richiedere la licenza all'Ufficio Tecnico di
Finanza (UTF)?
Sono soggetti alla Denuncia di Officina
Elettrica e a licenza di esercizio UTF gli
impianti fotovoltaici di potenza superiore a
20 kW (legge 133/99).
Nel caso in cui l'impianto ricada in
territori montani, sono soggetti a tale
obbligo solo gli impianti di potenza
superiore a 30 kW.
Non risulta invece necessario presentare
all'UTF la denuncia dell'apertura
dell'officina elettrica se l'impianto
immette tutta l'energia prodotta nella rete
(circolare 17/D del 28 maggio 2007
dell'Agenzia delle Dogane: disposizioni
applicative del Dlgs 2 febbraio 2007, n.
26).
|
CONTO ENERGIA
|
1.14 |
Che
cosa s’intende per meccanismo d’incentivazione
“in conto energia”?
Mentre con l’espressione “incentivazione in
conto capitale” si intende l’erogazione di
un contributo per l’investimento necessario
per la realizzazione di un impianto, con
l’espressione “conto energia” viene indicato
un meccanismo di incentivazione che remunera
l’energia elettrica prodotta da un impianto
per un certo numero di anni.
|
1.15 |
Chi
effettua l’erogazione delle tariffe
incentivanti?
L’incentivo viene erogato dal Gestore dei
Servizi Elettrici – GSE S.p.a..
|
1.16 |
Dove
è possibile consultare le tariffe incentivanti?
I valori delle tariffe incentivanti
individuati dai decreti ministeriali sono
pubblicati sul sito www.gsel.it.
|
1.17 |
Per
quanti anni sono erogate le tariffe incentivanti
e cosa succede al termine del periodo di
incentivazione?
L’incentivazione è erogata per venti anni.
Al termine del periodo ventennale non si
interrompono i benefici derivanti da:
- scambio sul posto dell’elettricità
per gli impianti di potenza non
superiore a 20 kW che abbiano optato per
tale disciplina;
- remunerazione dell’elettricità
consegnata alla rete per tutti gli
impianti di potenza ad eccezione di
quelli di potenza fino a 20 kW che
abbiano optato per il servizio di
scambio sul posto.
|
1.18 |
Usufruendo delle tariffe del "conto energia", in
quanto tempo si recupera il capitale investito?
Si può stimare un tempo di ritorno del
capitale investito compreso tra 8 e 12 anni.
Tuttavia bisogna tener conto che esso
dipende da diverse variabili, quali ad
esempio: la quantità di radiazione solare
disponibile (dipendente dalla latitudine del
sito d'installazione e dall'orientamento),
il costo per kW dell'investimento
(dipendente dalla taglia dell'impianto), la
valorizzazione dell'energia prodotta (valore
delle tariffe incentivanti e valore
dell'energia utilizzata), la tipologia di
integrazione architettonica e l'eventuale
riconoscimento del premio legato ad un uso
efficiente dell'energia (solo per gli
impianti fotovoltaici di cui all'art. 7 del
DM 19 febbraio 2007).
|
1.19 |
Che
cosa si intende per gestore di rete locale e per
distributore locale?
Il gestore di rete locale è il soggetto a
cui è affidata la gestione della rete
elettrica relativa al sito in cui sarà
installato l’impianto fotovoltaico del
richiedente. Ad esso andranno inviate le
richieste relative alla connessione alla
rete dell’impianto ed all’eventuale
installazione dei contatori di misura
dell’energia elettrica.
Il distributore locale è il soggetto che si
occupa della fornitura di energia elettrica
ai clienti vincolati; può coincidere con il
gestore di rete nel caso abbia la proprietà
della rete di distribuzione a cui è
allacciata l’utenza.
|
1.20 |
Che
cosa è il servizio di scambio sul posto?
Con il termine scambio sul posto (Delibera
AEEG 28/06) si intende il servizio erogato
dal distributore locale competente
nell'ambito territoriale in cui è ubicato
l'impianto fotovoltaico.
Tale servizio consiste nell'operare un saldo
annuo tra l'energia elettrica immessa in
rete dall'impianto medesimo e l'energia
elettrica prelevata dalla rete dall'utenza
connessa a tale impianto.
È possibile avvalersi dello scambio sul
posto solo se il punto di immissione e di
prelievo dell'energia elettrica scambiata
con la rete coincidono.
Possono richiedere di usufruire del servizio
di scambio sul posto i soggetti responsabili
che hanno la disponibilità di impianti
alimentati da fonti rinnovabili di potenza
nominale non superiore a 20 kW.
|
1.21 |
Sono
disponibili le informazioni sul numero di
impianti entrati in esercizio ammessi alle
tariffe incentivanti pervenute e sull’ammontare
dei MW cumulati per le diverse taglie di
impianti fotovoltaici?
Il GSE rende nota sul proprio sito
www.gsel.it, la potenza nominale cumulata
degli impianti in esercizio che hanno
ottenuto le tariffe incentivanti nell’ambito
dei decreti interministeriali 28 luglio 2005
e 6 febbraio 2006 e, separatamente, la
potenza cumulata degli impianti entrati in
esercizio nell’ambito del DM 19 febbraio
2007.
|
1.22 |
Viene effettuato un monitoraggio degli impianti
fotovoltaici ammessi al conto energia?
Sì. L’ENEA, coordinandosi con il GSE,
effettua un monitoraggio tecnologico per la
caratterizzazione delle prestazioni
energetiche e delle tecnologie impiegate per
gli impianti realizzati secondo il DM 28
Luglio 2005, DM 6 febbraio 2006 e DM 19
febbraio 2007.
|
1.23 |
L’acquisto dell’impianto fotovoltaico a mezzo
locazione finanziaria è compatibile con il conto
energia?
|
1.24 |
Può
il GSE installare impianti fotovoltaici o dare
suggerimenti sulla loro progettazione, o fare
studi di fattibilità? In alternativa è possibile
avere una lista di installatori o progettisti
cui rivolgersi?
Tra i compiti del GSE non rientra nessuno di
quelli indicati.
Tuttavia si potrà fare riferimento alle
Associazioni di categoria o anche al sito
web di ISES Italia ( www.isesitalia.it),
sezione italiana della International Solar
Energy Society.
|
1.25 |
Vengono eseguite delle verifiche sugli impianti?
Il GSE effettua verifiche sugli impianti,
avvalendosi anche della collaborazione di
soggetti terzi abilitati, per appurare la
conformità delle opere ai progetti e la
veridicità dei dati trasmessi dai soggetti
responsabili.
|
REQUISITI SOGGETTO RESPONSABILE
|
1.26 |
Se
una persona fisica è proprietaria di più
immobili in luoghi separati, può realizzare un
impianto per ciascuno degli immobili?
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1.27 |
Il
proprietario di un immobile dato in affitto a
terzi può installare dei pannelli sul tetto
dell’immobile e richiedere un contatore per
immettere energia in rete, pur non avendo né
installato, né intestato a proprio nome alcun
contatore per la fornitura di energia in quel
sito?
Può farlo se la potenza dell’impianto
fotovoltaico è superiore a 20 kW, oppure,
nel caso di impianto di potenza non
superiore a 20 kW, qualora non si sia optato
per il servizio di scambio sul posto.
Restano fermi, comunque, i diversi ed
ulteriori rapporti tra proprietario e
conduttore, disciplinati dal relativo
contratto di locazione.
|
REQUISITI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
|
1.28 |
Possono accedere all’incentivo impianti non
collegati alla rete elettrica?
No, il meccanismo del “conto energia” premia
unicamente gli impianti collegati alla rete
elettrica, ivi incluse le piccole reti
isolate di cui all’art. 2, comma 17 del
D.Lgs. 79/1999.
Ogni singolo impianto dovrà essere
caratterizzato da un unico punto di
connessione alla rete elettrica non
condiviso con altri impianti fotovoltaici
come definito nel art. 4 comma 9 del DM 19
febbraio 2007.
|
1.29 |
E’
possibile accumulare l’energia fotovoltaica
prodotta?
E’ possibile ed è particolarmente utile per
gli impianti fotovoltaici non collegati alla
rete elettrica (rifugi di montagna, ecc.),
la cui produzione, si ricorda, al momento
non è ancora incentivata.
Invece, per gli impianti incentivati
collegati alla rete l’energia in eccesso
rispetto ai consumi può:
- essere immessa in rete e prelevata
successivamente quando la produzione è
inferiore ai consumi (impianti non
superiori a 20 kW che scelgono il
servizio di scambio sul posto);
- essere venduta al gestore di rete
(impianti che scelgono cessione in
rete).
|
1.30 |
E’
possibile realizzare un impianto di potenza che
produca in eccesso rispetto ai propri consumi?
E’ possibile, ma è bene distinguere due
casi:
- per impianti di potenza non
superiore a 20 kW che usufruiscono del
servizio di scambio sul posto, l’energia
elettrica immessa in rete e non
consumata nell’anno di riferimento
costituisce un credito, in termini di
energia ma non in termini economici, che
può essere utilizzato nel corso dei tre
anni successivi a quello in cui matura.
Al termine dei tre anni successivi,
l’eventuale credito residuo viene
annullato;
- per impianti di potenza superiore a
20 kW e per quelli di potenza fino a 20
kW che non accedono al servizio di
scambio sul posto, è possibile cedere in
rete, vendendola, l’energia non
consumata in loco.
|
1.31 |
E’
possibile installare un impianto fotovoltaico su
un condominio eventualmente utilizzando parti in
comune?
Sì, previa autorizzazione dell’assemblea
condominiale.
|
1.32 |
E’
possibile realizzare impianti fotovoltaici con
componenti già utilizzati in altri impianti?
No, i componenti devono essere di nuova
costruzione o comunque non già impiegati in
altri impianti.
|
1.33 |
Se
per un impianto fotovoltaico fosse necessario
realizzare una cabina MT/BT per la connessione
in rete, sarebbe il GSE a sopportare i costi?
La materia è regolata da Delibere
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas (AEEG). I costi non sono a carico del
GSE.
|
1.34 |
Cosa
si intende per potenziamento dell’impianto
fotovoltaico?
Il potenziamento è l'intervento tecnologico
eseguito su un impianto entrato in esercizio
da almeno due anni, consistente in un
incremento della potenza nominale
dell'impianto, mediante aggiunta di moduli
fotovoltaici la cui potenza nominale
complessiva sia non inferiore a 1 kW.
La produzione incentivata è quella che
eccede la media aritmetica delle produzioni
annue degli ultimi due anni.
Per gli interventi di potenziamento su
impianti non muniti del gruppo di misura
dell’energia prodotta, la produzione
aggiuntiva è pari all’energia totale
prodotta a seguito dell’intervento di
potenziamento, moltiplicata per il rapporto
tra l’incremento di potenza e la potenza
totale dopo il potenziamento.
|
1.35 |
Cosa
si intende per rifacimento dell’impianto
fotovoltaico?
E’ l’intervento impiantistico-tecnologico
eseguito su un impianto entrato in esercizio
da almeno venti anni che comporta la
sostituzione con componenti nuovi almeno di
tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di
conversione della corrente continua in
corrente alternata.
|
MISURE ED EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
|
1.36 |
Chi
effettua le letture dell’energia prodotta?
Il soggetto che effettua le letture è
diverso a seconda della potenza
dell’impianto.
In dettaglio, nel caso di impianti con
potenza nominale:
- Compresa fra 1 e 20 kW, che si
avvalgano o meno del servizio di scambio
sul posto, è il gestore locale di rete
che effettua la rilevazione dell’energia
elettrica prodotta, oltre
all’installazione ed alla manutenzione
delle apparecchiature di misura;
- Maggiore di 20 kW, che immettono in
rete tutta l’energia elettrica prodotta,
è il gestore locale di rete cui
l’impianto è connesso che effettua la
rilevazione. Inoltre, i soggetti
responsabili debbono inviare, su base
annuale e riferita all’anno solare
precedente, copia della dichiarazione di
produzione di energia elettrica
presentata all’Ufficio Tecnico di
Finanza;
- Maggiore di 20 kW, che non immettono
in rete tutta l’energia elettrica
prodotta, il soggetto responsabile può
scegliere se avvalersi o meno del
gestore di rete cui l’impianto è
collegato per la rilevazione
dell’energia prodotta. Anche in questo
caso il soggetto responsabile deve
trasmettere al soggetto attuatore, su
base annuale e riferita all’anno solare
precedente, copia della dichiarazione
presentata all’Ufficio Tecnico di
Finanza.
|
1.37 |
Cosa
si intende per “codice con il quale è
identificato l’impianto da parte dello stesso
soggetto che effettua e comunica le misure”?
Per tutti gli impianti fotovoltaici il
soggetto responsabile deve richiedere al
gestore di rete locale della rete elettrica
il codice che intende utilizzare per la
trasmissione delle misure.
Tale codice identificativo è previsto
dall’articolo 37, comma 37.1, della
deliberazione n. 111/06 come di seguito
riportato:
“Le imprese distributrici tengono un
registro elettronico dei punti immissione e
dei punti di prelievo corrispondenti
localizzati nel loro ambito di competenza,
organizzato con un codice alfanumerico
identificativo omogeneo su tutto il
territorio nazionale”.
I principali gestori di rete locali
utilizzano generalmente il codice POD (Point
of Delivery), introdotto dalla delibera AEEG
293/05.
Si riporta di seguito un esempio di codice
POD:
IT 123 E 12345678 K
costituito da:
- codice paese: sigla
obbligatoria ´IT´ per ITALIA
- codice distributore: codice
progressivo numerico di 3 cifre che
garantisce l´univocità del distributore
assegnato da Terna a ciascun
distributore
- codice tipologia di servizio:
sigla obbligatoria 'E' per ENERGIA
ELETTRICA
- codice numerico: codice
numerico (preferibilmente progressivo)
di 8 cifre che garantisce l´univocità
del punto di prelievo
- chiave di controllo:
opzionale.
|
1.38 |
Come
vengono comunicate le letture al GSE?
Nel caso in cui il soggetto responsabile si
avvalga del gestore di rete locale o di
altro soggetto abilitato/incaricato per il
servizio di misura, sarà lo stesso a
comunicare le letture.
In caso in cui il soggetto responsabile si
occupi direttamente del servizio di misura,
le letture saranno comunicate attraverso il
portale web messo a disposizione dal GSE,
accedendo con User ID e Password fornite a
valle della comunicazione di inizio lavori.
|
1.39 |
Quando iniziano ad essere erogati gli incentivi?
Gli incentivi vengono erogati a valle della
stipula della convenzione e sono calcolati
dal momento dell’entrata in esercizio
dell’impianto.
|
1.40 |
Con
quale scadenza vengono effettuati i pagamenti?
Come evidenziato in convenzione, i pagamenti
vengono effettuati con valuta ultimo giorno
lavorativo del mese successivo a quello
d’invio delle misure da parte del soggetto
competente (soggetto responsabile o gestore
di rete).
|
1.41 |
In
quale modo deve essere comunicata la variazione
di coordinate bancarie?
A mezzo raccomandata . Le nuove coordinate
bancarie vengono tenute in considerazione a
partire dal mese successivo a quello di
arrivo della comunicazione al GSE.
|
1.42 |
Può
essere indicato in scheda anagrafica un c/c
intestato ad un soggetto diverso da soggetto
responsabile?
Il c/c deve essere intestato al soggetto
responsabile. Soltanto nel caso di cessione
del credito le coordinate bancarie devono
essere quelle del cessionario.
|
1.43 |
Cosa
si intende per “informazioni sui pagamenti”
evidenziata nella scheda anagrafica?
Si intende la modalità con cui il soggetto
responsabile decide di ricevere le
informazioni relative ai pagamenti
effettuati.
La scelta viene fatta in sede di
compilazione della scheda anagrafica e può
essere:
- WEB: il soggetto responsabile
accedendo al portale vede i dettagli
relativi al pagamento (importo, periodo
di competenza, data valuta, coordinate
bancarie)
- POSTA ORDINARIA: al soggetto
responsabile viene recapitato un avviso
di pagamento cartaceo che riporta tutte
le informazioni relative al pagamento.
|
1.44 |
Viene inviata una mail di avviso di pagamento?
Al momento non viene inviata nessuna mail di
avviso, sarà prevista in futuro
l’attivazione di tale procedura.
|
1.45 |
Il
gestore di rete locale può pretendere che
l’impianto resti in servizio per 20 anni? E se
l’impianto dovesse essere fermato per
manutenzione straordinaria del tetto o per
demolizione dell’edificio?
Il gestore non può pretendere che l’impianto
resti in servizio per 20 anni. Poiché
l’incentivazione è in conto energia
l’impianto ha diritto alla tariffa
incentivante per un massimo di 20 anni solo
a fronte dell’energia effettivamente
prodotta.
|
CESSIONE DEL CREDITO E ACCORDO QUADRO
|
1.46 |
È
possibile la cessione dei crediti?
Si, esclusivamente per la totalità degli
stessi crediti e a favore di un unico
cessionario sino ad eventuale revoca
espressa.
|
1.47 |
Quali requisiti deve avere l’atto di cessione
dei crediti?
L’atto di cessione dei crediti, a firma
congiunta del cedente e del cessionario,
deve:
- fare riferimento alla totalità dei
crediti in favore di un unico
cessionario;
- riportare il numero della
Convenzione precedentemente stipulata
fra Soggetto Responsabile e GSE e la
relativa data di sottoscrizione;
- essere stipulato per atto pubblico o
scrittura privata autenticata da notaio;
- nei casi in cui il soggetto
responsabile sia una persona giuridica,
documentare i poteri di firma del
sottoscrittore, mediante certificazione
notarile o idoneo documento rilasciato
dalla Cancelleria commerciale del
Tribunale o dalla C.C.I.A.A. in data non
anteriore a 90 giorni dalla
sottoscrizione della cessione dei
crediti.
|
1.48 |
Come
deve essere comunicata l’eventuale cessione dei
crediti?
La cessione dei crediti deve essere
notificata al GSE a mezzo Ufficiale
Giudiziario. La comunicazione di cessione
dei crediti, con la relativa documentazione,
può avvenire mediante l’invio di
raccomandata AR (c.d. procedura
semplificata) soltanto nel caso in cui sia
stata disposta in favore di un Istituto
finanziario firmatario dell’Accordo Quadro
(si veda quesito n. 1.56).
|
1.49 |
Esiste un testo standard di atto di cessione dei
crediti?
Il GSE mette a disposizione all’interno
della area “Cessione dei crediti e
Finanziamento Impianto” un testo che può
essere preso quale riferimento.
|
1.50 |
GSE
comunica al cedente ed al cessionario di aver
ricevuto l’ atto di cessione dei crediti?
Sì, con apposita lettera raccomandata in cui
comunica di avere ricevuto la richiesta di
cessione dei crediti e che la stessa
rispetta gli adempimenti anche formali
richiesti nella convenzione. Tale lettera
viene inviata a entrambi i soggetti; nel
caso in cui la cessione sia stata disposta
in favore di un Istituto finanziario
firmatario dell’Accordo Quadro viene inviata
solamente a quest’ultimo.
|
1.51 |
Può
una cessione di credito non essere accettata dal
GSE?
L’accettazione è condizionata al rispetto
dei requisiti richiesti, in caso contrario
il GSE invia una comunicazione indicando le
integrazioni necessarie.
|
1.52 |
Vi è
l’obbligo di comunicare al GSE la revoca del
contratto di cessione dei crediti?
Si, la revoca deve essere notificata dal
cessionario congiuntamente al cedente. In
caso contrario il GSE continuerà a pagare in
favore del soggetto indicato nel contratto
di cessione dei crediti. Il GSE mette a
disposizione all’interno della area
“Cessione crediti e Finanziamento Impianto”
un testo di notifica di revoca di cessione
dei crediti da prendere come riferimento.
|
1.53 |
Quali requisiti deve avere la revoca dell’atto
di cessione dei crediti?
La revoca della cessione dei crediti deve:
- essere a firma congiunta del cedente
e del cessionario, su carta intestata
del cessionario;
- riportare numero e data di
sottoscrizione della Convenzione;
- dare evidenza dei poteri di
rappresentanza del sottoscrittore
cessionario, attestati da idonea
certificazione notarile o idoneo
documento della Cancelleria commerciale
del Tribunale o della C.C.I.A.A., on
data emissione non anteriore a 90 giorni
dalla data di notifica della revoca;
- essere notificata al GSE con le
stesse modalità previste per la notifica
dell’atto di cessione dei crediti;
- contenere, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6 della Convenzione,
le nuove coordinate bancarie per la
domiciliazione dei pagamenti.
|
1.54 |
Può
essere disposto un mandato all’incasso
(revocabile/irrevocabile)?
Si, seguendo le stesse modalità richieste
per la cessione del credito.
|
1.55 |
Perchè l’atto di cessione dei crediti deve
essere stipulato per atto pubblico o scrittura
autenticata da notaio?
Il disposto dell'art. 69 del Regio Decreto
del 18 novembre 1923, n. 2440, prevede, tra
l'altro, che la cessione dei crediti verso
la pubblica amministrazione ("relative a
somme dovute dallo Stato") deve risultare da
atto pubblico o da scrittura privata
autenticata da notaio.
|
1.56 |
Cosa
si intende per Accordo Quadro?
L'Accordo Quadro è un documento,
sottoscritto dal GSE e da un istituto
finanziario, che permette a quest’ultimo di
recapitare la documentazione relativa alla
cessione dei crediti a mezzo raccomandata
A.R. escludendo l’ Ufficiale Giudiziario.
|
1.57 |
Come
è possibile ottenere la documentazione relativa
all’Accordo Quadro?
La documentazione può essere scaricata dal
sito del GSE all’interno della area
“Cessione dei crediti e Finanziamento
Impianto”.
|
1.58 |
Quante banche hanno sottoscritto l’accordo
quadro?
|
1.59 |
Come
stipulare l’Accordo Quadro?
L'Accordo Quadro, in duplice copia, deve
essere compilato e firmato in calce; ogni
singola pagina - compresi i relativi
allegati - deve essere siglata. La
documentazione completa, attestante anche i
poteri di firma, deve essere inviata al GSE
che provvederà a restituire una copia dell’
Accordo perfezionato con le previste firme e
a trattenere l’altra copia.
|
ALTRE FORME DI REMUNERAZIONE DELL’ENERGIA
PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
|
1.60 |
In
aggiunta alla tariffa incentivante vi sono altri
meccanismi che remunerano l'elettricità
prodotta?
Se un soggetto è titolare o ha la
disponibilità di un impianto fotovoltaico di
potenza fino a 20 kW, può, in alternativa:
- usufruire del servizio di scambio
sul posto, facendone richiesta
all'impresa distributrice competente sul
territorio ove l'impianto è ubicato.
- vendere a prezzo amministrato
l'energia elettrica prodotta al gestore
di rete cui l'impianto è collegato
(secondo le regole riportate nella
delibera 34/05);
- vendere l'energia elettrica prodotta
sul mercato libero:
- attraverso contratti bilaterali
con grossisti o clienti finali
liberi;
- attraverso la Borsa elettrica;
Per gli impianti di potenza superiore a 20
kW, sono disponibili solo le opzioni b. e
c..
|
1.61 |
Per
impianti di potenza superiore a 20 kW, bisogna
dichiarare come autoproduttore a fine anno all’UTF
solo l’eccedenza che va in rete o la totale
energia prodotta?
Nella dichiarazione di produzione di energia
elettrica da presentare all’Ufficio Tecnico
di Finanza (UTF) va indicata la totale
energia prodotta.
|
1.62 |
Nel caso in cui un soggetto responsabile decida
di vendere a prezzo amministrato secondo la
delibera 34/05 l'energia elettrica prodotta al
gestore di rete cui l'impianto è collegato, a
quanto ammontano le tariffe di vendita?
La cessione in rete dell'energia prodotta da
impianti a fonti rinnovabili a prezzo
amministrato è regolata dalla Delibera AEEG
n° 34/2005 ( http://www.autorita.energia.it/docs/05/034-05.htm).
I prezzi di cessione sono fissati
mensilmente dalla società Acquirente Unico
S.p.A. che li pubblica l'ultimo giorno
feriale di ogni mese sul proprio sito
internet ( http://www.acquirenteunico.it);
i prezzi sono riportati nella prima colonna
del documento (indicata come "Comma 30.1
a)") e sono relativi al mese precedente a
quello della pubblicazione.
I prezzi sono indicati per fascia oraria, ma
il produttore può optare per un prezzo unico
all'atto della stipula della convenzione con
il distributore.
Per gli impianti di produzione con potenza
fino a 1 MW, ai primi due milioni di kWh
annui prodotti sono garantiti i seguenti
prezzi minimi:
- da 0 a 500.000 kWh annui 96,40 €/MWh;
- da 501.000 a 1.000.000 kWh annui
81,20 €/MWh;
- da 1.000.001 a 2.000.000 kWh annui
71,00 €/MWh.
Tali prezzi minimi, riferiti all'anno 2007,
sono aggiornati dall'Autorità per l'energia
elettrica ed il gas su base annuale,
applicando ai valori in vigore nell'anno
solare precedente il quaranta percento (40%)
del tasso di variazione annuale dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e
impiegati rilevati dall'ISTAT.
|
ASPETTI FISCALI
|
1.63 |
Il
contributo è soggetto ad IVA?
|
1.64 |
Il
contributo è soggetto a tassazione diretta?
Dipende dallo specifico regime fiscale di
ogni soggetto responsabile, in particolar
modo dall’applicabilità ai redditi percepiti
dal soggetto responsabile e quindi anche al
contributo del regime previsto per la
tassazione dei redditi di impresa.
Si segnala comunque che si è in attesa di un
pronunciamento da parte della
Amministrazione Finanziaria circa le
modalità di tassazione di tali contributi .
|
|
|
|
Informazioni sul sistema
di incentivazione DM 19 febbraio 2007 |
|
|
INFORMAZIONI GENERALI SUL
NUOVO CONTO ENERGIA
|
2.1 |
Chi è
il soggetto responsabile dell’impianto
fotovoltaico?
Il DM 19 febbraio 2007 definisce il soggetto
responsabile dell’esercizio dell’impianto
come colui che ha diritto, nel rispetto
delle disposizioni del DM, a richiedere e
ottenere le tariffe incentivanti.
|
2.2 |
Chi
può beneficiare dell’incentivazione?
Possono beneficiare dell’incentivazione:
- le persone fisiche;
- le persone giuridiche;
- i soggetti pubblici;
- i condomini di unità abitative e/o
di edifici;
che siano soggetti responsabili di impianti
fotovoltaici realizzati in conformità ai
requisiti del DM 19 febbraio 2007 e che non
beneficino e non abbiano beneficiato delle
tariffe incentivanti introdotte dai decreti
interministeriali 28 luglio 2005 e 6
febbraio 2006.
|
2.3 |
A
quale energia viene riconosciuto l’incentivo?
L’elettricità che viene remunerata con le
nuove tariffe incentivanti è quella prodotta
dall’impianto, misurata da un apposito
contatore posto all’uscita del gruppo di
conversione della corrente continua in
corrente alternata, ivi incluso l’eventuale
trasformatore, prima che essa sia resa
disponibile alle utenze elettriche del
soggetto responsabile e/o immessa nella rete
elettrica.
|
2.4 |
I
soggetti idonei non ammessi al beneficio
dell’incentivo per esaurimento del limite di
potenza annuale del DM 28 Luglio 2005 e 6
febbraio 2006 hanno priorità di accesso alle
tariffe del nuovo DM 19 febbraio 2007?
No, i soggetti responsabili idonei ma non
ammessi dovranno ripresentare richiesta
secondo quanto previsto nel DM 19 febbraio
2007 senza che venga riconosciuta loro
alcuna priorità.
|
2.5 |
Sono
previsti incentivi per gli impianti entrati in
esercizio tra il 1° Ottobre 2005 e la data di
entrata in vigore della Delibera AEEG n° 90/07?
Si, sono previsti incentivi purché gli
impianti siano stati realizzati nel rispetto
dei DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006 e
purché non beneficino o non abbiano
beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi
decreti.
I soggetti responsabili di tali impianti
devono inoltrare la richiesta di concessione
della pertinente tariffa incentivante entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore
della Delibera AEEG n°90/07 (13 aprile 2007)
pena la decadenza dal diritto alla tariffa
incentivante. La tariffa applicata è quella
prevista dall’articolo 6 del DM 19 febbraio
2007 per gli impianti entrati in esercizio
nel 2007.
|
2.6 |
Per
gli impianti fotovoltaici realizzati in silicio
amorfo da persone fisiche entrati in esercizio
tra il 1° Ottobre 2005 e la data di entrata in
vigore della Delibera AEEG n° 90/07 sono
previsti incentivi?
No, poiché non sono realizzati nel rispetto
dei DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006.
|
2.7 |
A
quanto ammontano le tariffe incentivanti per il
fotovoltaico?
Le tariffe, che rimangono costanti in
termini di moneta corrente per la durata del
periodo di incentivazione pari a 20 anni,
sono differenziate in base alla taglia degli
impianti ed al grado di integrazione
architettonica:
Taglia di potenza dell’impianto
|
Non integrato (€/kWh) |
Parzialmente integrato (€/kWh)
|
Integrato (€/kWh) |
1 kW
P 3 kW
|
0,40 |
0,44 |
0,49 |
3 kW < P
20 kW
|
0,38 |
0,42 |
0,46 |
P > 20 kW |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
Per tutte le taglie, i valori delle tariffe
sopramenzionati sono riferiti ad impianti
entrati in esercizio nel periodo
intercorrente fra il 13 aprile 2007 (data di
emanazione della Delibera AEEG n°90/07,
prevista dal DM 19 febbraio 2007)ed il 31
dicembre 2008.
Per gli impianti entrati in esercizio nel
periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2009
e il 31 dicembre 2010, le tariffe sono
decurtate del 2% per ciascuno degli anni di
calendario successivi al 2008, con
arrotondamento alla terza cifra decimale.
Le suddette tariffe sono incrementate del 5%
(con arrotondamento commerciale alla terza
cifra decimale) nei seguenti casi, non
cumulabili fra di loro:
- impianti maggiori di 3 kW di potenza
non integrati architettonicamente, i cui
soggetti responsabili impiegano
l’energia elettrica prodotta in modo
tale da conseguire il titolo di
autoproduttori (ai sensi dell’art. 2,
comma 2 del D. Lgs. n. 79/99 e
successive modifiche e integrazioni);
- impianti i cui soggetti responsabili
sono scuole pubbliche o paritarie di
qualunque ordine e grado o strutture
sanitarie pubbliche;
- impianti integrati (integrazione
“totale” ai sensi dell’articolo 2, comma
1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007)
in sostituzione di coperture in eternit
o comunque contenenti amianto realizzati
in superfici esterne degli involucri di:
- edifici,
- fabbricati,
- strutture edilizie di
destinazione agricola;
- impianti i cui soggetti sono Comuni
con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti in base all’ultimo censimento
ISTAT (incluse Municipalità e
Circoscrizioni, sempre che abbiano una
loro autonomia e siano sotto i 5000
abitanti);
Per gli impianti fotovoltaici operanti in
regime di scambio sul posto e che
alimentano, anche parzialmente, utenze
ubicate all’interno o asservite ad unità
immobiliari di edifici (ai sensi
dell’articolo 2, comma 1 del D. Lgs. n.
192/05) è prevista l’applicazione di un
premio aggiuntivo abbinato ad un uso
efficiente dell’energia.
Per gli anni successivi al 2010, le tariffe
sono ridefinite con appositi decreti
interministeriali, in mancanza dei quali si
continueranno ad applicare le tariffe
definite per gli impianti che entrano in
esercizio nel 2010.
|
2.8 |
Quali
impianti possono accedere all’incentivazione?
Possono accedere alle tariffe incentivanti,
riconosciute all’energia prodotta, gli
impianti fotovoltaici di potenza nominale
uguale o maggiore di 1 kW, collegati alla
rete elettrica, entrati in esercizio in data
successiva all’emanazione della Delibera
AEEG n° 90/07:
- a seguito di nuova costruzione;
- a seguito di rifacimento totale;
- a seguito di potenziamento.
Sono ammessi alle tariffe incentivanti
previste dal DM 19 febbraio 2007 anche gli
impianti entrati in esercizio nel periodo
intercorrente tra il 1° Ottobre 2005 e
l’entrata in vigore della Delibera AEEG
n°90/07, sempreché tali impianti:
- siano stati realizzati nel rispetto
delle condizioni dei DM 28 luglio 2005
DM 6 febbraio 2006;
- non beneficino e non abbiano
beneficiato delle tariffe dei predetti
DM.
In tal caso, la richiesta di concessione
della tariffa deve pervenire entro 90 giorni
dall’emanazione della Delibera AEEG n°
90/07, pena la decadenza dal diritto alla
richiesta dell’incentivazione. Le tariffe
applicate sono quelle previste per l’anno
2007 dal DM 19 febbraio 2007.
|
2.9 |
Esiste un limite massimo di potenza nominale per
la realizzazione del singolo impianto
fotovoltaico?
No, è possibile realizzare impianti di
qualsiasi taglia superiore a un 1 kW.
|
2.10 |
Quali tipologie di impianti fotovoltaici sono
previste dal DM 19 febbraio 2007?
Il DM 19 febbraio 2007 prevede le seguenti
tipologie di impianti fotovoltaici:
- impianto fotovoltaico parzialmente
integrato è l’impianto i cui moduli sono
posizionati su elementi di arredo urbano
e viario, superfici esterne degli
involucri di edifici, fabbricati,
strutture edilizie di qualsiasi funzione
e destinazione nelle tipologie elencate
nella seguente tabella (Allegato 2 del
DM 19 febbraio 2007):
Tipologia specifica Descrizione
Tipologia specifica |
Descrizione |
1 |
Moduli fotovoltaici
installati su tetti piani e
terrazze di edifici e
fabbricati. Qualora sia presente
una balaustra perimetrale, la
quota massima, riferita all'asse
mediano dei moduli fotovoltaici,
deve risultare non superiore
all’altezza minima della stessa
balaustra |
2 |
Moduli fotovoltaici
installati su tetti, coperture,
facciate, balaustre o parapetti
di edifici e fabbricati in modo
complanare alla superficie di
appoggio senza la sostituzione
dei materiali che costituiscono
le superfici d’appoggio stesse
|
3 |
Moduli fotovoltaici
installati su elementi di arredo
urbano, barriere acustiche,
pensiline, pergole e tettoie in
modo complanare alla superficie
di appoggio senza la
sostituzione dei materiali che
costituiscono le superfici
d’appoggio stesse |
- impianto fotovoltaico con
integrazione architettonica è l’impianto
fotovoltaico i cui moduli sono integrati
in elementi di arredo urbano e viario,
superfici esterne degli involucri di
edifici, fabbricati, strutture edilizie
di qualsiasi funzione e destinazione
secondo le tipologie indicate nella
seguente tabella (Allegato 3 del DM 19
febbraio 2007):
Tipologia specifica Descrizione
Tipologia specifica |
Descrizione |
1 |
Sostituzione dei materiali
di rivestimento di tetti,
coperture, facciate di edifici e
fabbricati con moduli
fotovoltaici aventi la medesima
inclinazione e funzionalità
architettonica della superficie
rivestita |
2 |
Pensiline, pergole e tettoie
in cui la struttura di copertura
sia costituita dai moduli
fotovoltaici e dai relativi
sistemi di supporto |
3 |
Porzioni della copertura di
edifici in cui i moduli
fotovoltaici sostituiscano il
materiale trasparente o
semitrasparente atto a
permettere l’illuminamento
naturale di uno o più vani
interni |
4 |
Barriere acustiche in cui
parte dei pannelli
fonoassorbenti siano sostituiti
da moduli fotovoltaici |
5 |
Elementi di illuminazione in
cui la superficie esposta alla
radiazione solare degli elementi
riflettenti sia costituita da
moduli fotovoltaici
|
6 |
Frangisole i cui elementi
strutturali siano costituiti dai
moduli fotovoltaici e dai
relativi sistemi di supporto
|
7 |
Balaustre e parapetti in cui
i moduli fotovoltaici
sostituiscano gli elementi di
rivestimento e copertura |
8 |
Finestre in cui i moduli
fotovoltaici sostituiscano o
integrino le superfici vetrate
delle finestre stesse |
9 |
Persiane in cui i moduli
fotovoltaici costituiscano gli
elementi strutturali delle
persiane |
10 |
Qualsiasi superficie
descritta nelle tipologie
precedenti sulla quale i moduli
fotovoltaici costituiscano
rivestimento o copertura
aderente alla superficie stessa
|
- impianto fotovoltaico non integrato
è l’impianto con moduli ubicati al
suolo, ovvero con moduli collocati, con
modalità diverse da quanto sopra
indicato, sugli elementi di arredo
urbano e viario, sulle superfici esterne
degli involucri di edifici, di
fabbricati e strutture edilizie di
qualsiasi funzione e destinazione.
|
2.11 |
Quali tipologie di moduli fotovoltaici sono
ammessi dal DM 19 febbraio 2007?
I pannelli possono essere sia in silicio
cristallino o in tecnologia ibrida, purché
conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in
film sottile, purché conformi alla Norma CEI
EN 61646.
L’impiego di moduli in film sottile è
consentito sia per le persone fisiche che
per le persone giuridiche.
Il DM 19 febbraio 2007 prevede che i moduli
siano provati e verificati da laboratori
accreditati, per le specifiche prove
necessarie alla verifica dei moduli, in
conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC
17025.
Tali laboratori dovranno essere accreditati
EA (European Accreditation Agreement) o
dovranno aver stabilito con EA accordi di
mutuo riconoscimento.
Inoltre, nel caso di impianti fotovoltaici
di potenza superiore a 3 kW e realizzati
secondo le tipologie di interventi valide ai
fini del riconoscimento dell’integrazione
architettonica, in deroga alle
certificazioni sopra indicate sono ammessi
moduli fotovoltaici non certificati secondo
le norme CEI EN 61215 (per moduli in silicio
cristallino) o CEI EN 61646 (per moduli a
film sottile) nel solo caso in cui non siano
commercialmente disponibili dei prodotti
certificati che consentano di realizzare il
tipo di integrazione progettato per lo
specifico impianto. In questo caso è
richiesta una dichiarazione del costruttore
che il prodotto è progettato e realizzato
per poter superare le prove richieste dalla
norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646. La
dichiarazione dovrà essere supportata da
certificazioni rilasciate da un laboratorio
accreditato, ottenute su moduli similari,
ove disponibili, oppure suffragata da una
adeguata motivazione tecnica. Tale
laboratorio dovrà essere accreditato EA (European
Accreditation Agreement) o dovrà aver
stabilito con EA accordi di mutuo
riconoscimento.
|
2.12 |
Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di
tutti gli impianti) che può essere incentivata?
La potenza nominale cumulativa incentivabile
di tutti gli impianti è di 1.200 MW. In
aggiunta a tale potenza, hanno diritto a
richiedere la concessione delle tariffe
incentivanti e, se del caso, del premio
aggiuntivo, tutti gli impianti che entrano
in esercizio entro 14 mesi dalla data,
pubblicata dal GSE, nella quale verrà
raggiunto il limite dei 1.200 MW (24 mesi
per i soli impianti i cui soggetti
responsabili sono soggetti pubblici).
|
2.13 |
Viene stilata una graduatoria per stabilire una
priorità di accesso alle tariffe incentivanti?
Non è necessario stilare una graduatoria. Il
GSE conteggia la potenza nominale cumulata
degli impianti fotovoltaici entrati in
esercizio, fino alla data in cui si
raggiungono i 1200 MW previsti dal DM 19
febbraio 2007, a partire dalla quale avranno
comunque diritto a richiedere la concessione
delle tariffe incentivanti (e, se del caso,
del premio aggiuntivo) tutti gli impianti
che entrano in esercizio entro 14 mesi (24
mesi per soggetti responsabili che siano
soggetti pubblici).
|
2.14 |
L'incentivo in conto energia è cumulabile con
altri incentivi e/o riconoscimenti?
Le tariffe incentivanti non sono cumulabili
con:
- certificati verdi;
- il riconoscimento o la richiesta di
detrazione fiscale (articolo 2, comma 5
della legge n. 289/02 e successive
modifiche ed integrazioni);
- incentivi pubblici di natura
nazionale, regionale, locale o
comunitaria in conto capitale e/o in
conto interessi con capitalizzazione
anticipata, eccedenti il 20 % del costo
di investimento per la realizzazione
dell'impianto;
- titoli di efficienza energetica.
Le tariffe incentivanti sono cumulabili con
incentivi pubblici di natura regionale,
locale o comunitaria in conto capitale e/ in
conto interessi con capitalizzazione
anticipata, eccedenti il 20 % del costo di
investimento per la realizzazione
dell'impianto esclusivamente nel caso in cui
il soggetto responsabile sia una scuola
pubblica o paritaria di qualunque ordine e
grado o una struttura sanitaria pubblica.
Resta fermo il diritto al beneficio della
riduzione dell'IVA per gli impianti facenti
uso di energia solare per la produzione di
calore o energia elettrica, di cui al DPR
633/1972 e al DM 29 dicembre 1999.
Si segnala che le tariffe ed i premi non
sono applicabili alla produzione elettrica
di impianti fotovoltaici realizzati per
rispettare particolari obblighi di legge in
materia edilizia - previsti dal D.Lgs. n.
192/05 (prestazioni energetiche degli
edifici) e successive modifiche ed
integrazioni o dalla legge n. 296/06 (Legge
finanziaria per il 2007, articolo 1, comma
350) - entrati in esercizio dopo la data del
31 dicembre 2010.
|
2.15 |
Quali i tempi per la comunicazione del
riconoscimento della tariffa incentivante da
parte del GSE?
Per tutti gli impianti, il GSE, verificato
il rispetto delle disposizioni del DM 19
febbraio 2007, comunica al soggetto
responsabile la tariffa riconosciuta entro
60 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta completa di tutta la
documentazione.
|
2.16 |
Come
avviene la stipula della convenzione con il GSE
per l’erogazione degli incentivi?
A valle della valutazione della
documentazione per la richiesta di
concessione dell’incentivo (o del premio
aggiuntivo), il GSE invia direttamente al
soggetto responsabile la lettera di avvio
all’incentivazione o di riconoscimento del
premio per poter formalizzare la convenzione
tramite portale web.
Successivamente, il soggetto responsabile
compila due copie della convenzione (o
dell’addendum alla convenzione) –
disponibile nella sezione del portale web ad
accesso controllato e personalizzato
predisposto dal GSE - ne sottoscrive una e
le invia entrambe al GSE. Ricevute le copie,
il GSE trattiene la copia firmata,
sottoscrive la seconda copia e la invia al
soggetto responsabile.
A conclusione della procedura di stipula,
gli originali della convenzione risultano
firmati in modo disgiunto: l’originale a
firma del solo GSE rimane in possesso del
soggetto responsabile, mentre l’originale a
firma del solo soggetto responsabile rimane
in possesso del GSE.
|
2.17 |
Un
soggetto responsabile ammesso al conto energia
può trasferire ad un terzo il diritto alle
tariffe incentivanti? Come si deve procedere?
Il soggetto responsabile ammesso alle
tariffe incentivanti può richiedere il
trasferimento di titolarità della
convenzione stipulata con il GSE utilizzando
l’apposito modulo disponibile sul sito
www.gsel.it.
In caso di decesso del soggetto responsabile
titolare della convenzione gli eredi
dovranno utilizzare apposito modulo.
Il trasferimento di titolarità sarà efficace
a decorrere dalla data indicata nella
comunicazione scritta di accettazione da
parte del GSE.
|
PREMIO PER USO EFFICIENTE
DELL’ENERGIA
|
2.18 |
In
cosa consiste il premio per l’uso efficiente
dell’energia?
Il premio legato all’uso efficiente
dell’energia consiste in una maggiorazione
percentuale della tariffa incentivante per
gli impianti operanti in regime di scambio
sul posto e destinati ad alimentare, anche
parzialmente, utenze ubicate all’interno o
comunque asservite a unità immobiliari o
edifici, dove con il termine edifico si
intende (articolo 2, comma 1 del D. Lgs.
192/2005):
”…un sistema costituito dalle strutture
edilizie esterne che delimitano uno spazio
di volume definito, dalle strutture interne
che ripartiscono detto volume e da tutti gli
impianti e dispositivi tecnologici che si
trovano stabilmente al suo interno; la
superficie esterna che delimita un edificio
può confinare con tutti o alcuni di questi
elementi: l'ambiente esterno, il terreno,
altri edifici; il termine può riferirsi a un
intero edificio ovvero a parti di edificio
progettate o ristrutturate per essere
utilizzate come unità immobiliari a se
stanti”.
|
2.19 |
In
quali casi si ha diritto a richiedere il
riconoscimento del premio aggiuntivo e come
viene calcolato tale premio?
Il diritto al premio ricorre qualora il
soggetto responsabile si doti di un
attestato di certificazione energetica
dell’edificio o dell’unità immobiliare (v.
D. Lgs n. 192/05) che riporti anche
l’indicazione dei possibili interventi
migliorativi delle prestazioni energetiche
e, successivamente alla data di entrata in
esercizio dell’impianto fotovoltaico,
effettui interventi, fra quelli indicati
nella certificazione, che conseguano - al
netto dei miglioramenti derivati
dall’installazione dell’impianto
fotovoltaico - una riduzione certificata di
almeno il 10% dell’indice di prestazione
energetica rispetto allo stesso indice
individuato nella certificazione energetica
stessa. L’esecuzione degli interventi ed il
conseguimento della riduzione debbono essere
certificati tramite la produzione di una
nuova certificazione energetica.
In mancanza delle linee guida nazionali per
la certificazione energetica degli edifici
(di cui all’articolo 6, comma 9 del D. Lgs.
n. 192/05 e successive modifiche ed
integrazioni) l’attestato di certificazione
energetica è sostituito dalla qualificazione
energetica (prevista dal medesimo Decreto
Legislativo).
L’esecuzione di nuovi interventi che
conseguano un’ulteriore riduzione
certificata di almeno il 10% del fabbisogno
di energia di calcolo dell’edificio o unità
immobiliare rispetto al fabbisogno medesimo
prima dei nuovi interventi, rinnova il
diritto al premio.
Il premio consiste in una maggiorazione
percentuale della tariffa, pari alla metà
della percentuale di riduzione conseguita e
certificata del fabbisogno di energia (con
arrotondamento commerciale alla terza cifra
decimale).
Il premio compete altresì, nella misura del
30% della tariffa incentivante, agli
impianti operanti in regime di scambio sul
posto che alimentano, anche parzialmente,
utenze all’interno o asservite a unità
immobiliari o edifici completati
successivamente dall’entrata in vigore del
DM 19 febbraio 2007 ed aventi, sulla base di
idonea certificazione, un valore limite di
fabbisogno di energia annuo per metro quadro
di superficie utile inferiore di almeno il
50% rispetto a quanto indicato nell’allegato
C del D. Lgs. n. 192/05 e successive
modifiche ed integrazioni.
In tutti i casi, il premio non può mai
superare il 30% della tariffa incentivante
riconosciuta alla data di entrata in
esercizio dell’impianto.
Si segnala, infine, che gli impianti
fotovoltaici entrati in esercizio a seguito
di potenziamento non possono accedere al
premio.
|
2.20 |
Quali le tempistiche ed il periodo di
riconoscimento del premio aggiuntivo?
Il premio è riconosciuto a decorrere
dell’anno solare successivo alla data di
ricevimento della domanda e viene erogato
per tutto il periodo residuo di diritto alla
tariffa incentivante.
|
2.21 |
Cosa
accade in caso di cessione congiunta
dell’edificio o unità immobiliare e
dell’impianto fotovoltaico ai quali sia stato
riconosciuto il diritto al premio aggiuntivo?
La cessione congiunta comporta la cessione
contestuale del diritto alla tariffa
maggiorata per il periodo di incentivazione
residuo rispetto ai 20 anni complessivi
previsti.
|
INFORMAZIONI SULLA
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONCESSIONE
TARIFFE INCENTIVANTI
|
2.22 |
Quale l’iter per accedere alle tariffe
incentivanti?
L’iter generale da seguire per accedere
all’incentivazione è il seguente:
- il soggetto responsabile inoltra il
progetto preliminare al gestore di rete
competente e chiede la connessione alla
rete;
- nel caso di impianti di potenza
nominale non inferiore a 1 kW e non
superiore a 20 kW, contestualmente alla
richiesta di connessione, il soggetto
specifica se intende avvalersi o meno
del servizio di scambio sul posto
dell’energia elettrica prodotta;
- ad impianto ultimato, il soggetto
responsabile comunica la conclusione dei
lavori al gestore di rete competente;
- entro 60 giorni dalla data di
entrata in esercizio dell’impianto, -
pena la decadenza dal diritto
all’incentivo – il soggetto responsabile
è tenuto a far pervenire al GSE la
richiesta di concessione della
pertinente tariffa. Il termine per la
presentazione della richiesta è
perentorio pena la non ammissibilità
alle tariffe. Per gli impianti entrati
in esercizio nel periodo intercorrente
fra il 1° ottobre 2005 e la data di
entrata in vigore della Delibera AEEG
n°90/07, il termine per la presentazione
della richiesta è di 90 giorni a partire
dalla data di entrata in vigore della
Delibera stessa, sempre che gli impianti
siano realizzati, nel rispetto delle
disposizioni dei decreti ministeriali 28
luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e non
beneficino e non abbiano beneficiato
della tariffa incentivante di cui ai
medesimi decreti.
Per le attività correlate alla richiesta di
concessione della tariffa al GSE, il
Soggetto responsabile è tenuto a registrarsi
preventivamente sull’apposito portale
predisposto dal GSE stesso.
|
2.23 |
Come
deve essere preparata la documentazione per la
richiesta dell'incentivo e del premio?
È necessario utilizzare il portale del GSE ( https://fotovoltaico.gsel.it)
e compilare le apposite sezioni come
indicato nella Guida alla richiesta degli
incentivi e all'utilizzo del portale web
riportata sul sito del GSE.
Si ricorda che è possibile inserire i dati
per la richiesta di premio per l'uso
efficiente dell'energia solo a valle della
richiesta dell'incentivo per l'impianto
fotovoltaico.
|
2.24 |
A
chi deve essere inoltrata la documentazione per
ottenere il diritto alle tariffe incentivanti e
al premio aggiuntivo?
Il Gestore dei Servizi Elettrici – GSE
S.p.a. è individuato dal DM 19 febbraio 2007
quale “soggetto attuatore”, unico a livello
nazionale, cui debbono essere inoltrate le
domande per ottenere l’incentivazione.
La documentazione, in plico sigillato
riportante l’intestazione “GSE –
Incentivazione impianti fotovoltaici ai
sensi dei DM 19 febbraio 2007”, deve essere
inoltrata al GSE, nella sede di Viale M.llo
Pilsudski 92, 00197 Roma, a mezzo di
raccomandata con Avviso di Ricevimento (A.R.)
o posta celere o posta prioritaria o posta
ordinaria oppure tramite corriere oppure
consegnata a mano. Si evidenzia che, ai fini
dell’accettazione della richiesta di
concessione delle tariffe incentivanti, farà
fede, in ogni caso, la data di protocollo in
ingresso apposta sulla documentazione
dall’Ufficio Protocollo del GSE (coincidente
con la data di avviso di ricevimento nel
caso di inoltro con raccomandata A.R..
Qualora sia consegnata a mano, il GSE, su
richiesta dell’incaricato, potrà rilasciare
fotocopia del frontespizio del plico con la
data di protocollo in ingresso).
|
2.25 |
E' reperibile un fac-simile di richiesta?
No, bisogna utilizzare il portale del GSE
che consente la stampa della richiesta di
incentivazione.
|
2.26 |
E’
necessario apporre la marca da bollo sulla
richiesta?
|
2.27 |
Cosa si intende per "denominazione
dell'impianto" nella richiesta di incentivo?
La "denominazione dell'impianto" è il nome
che il soggetto responsabile attribuisce
all'impianto fotovoltaico.
|
2.28 |
Come
si individua la data di entrata in esercizio
dell’impianto fotovoltaico?
La data di entrata in esercizio di un
impianto fotovoltaico è la prima data utile
a decorrere dalla quale coesistano tutte le
seguenti condizioni:
- l’impianto è collegato in parallelo
alla rete elettrica;
- risultano installati tutti i
contatori necessari per la
contabilizzazione dell’energia prodotta
e scambiata o ceduta con la rete;
- risultano attivi i contratti di
scambio o cessione dell’energia
elettrica;
- risultino assolti tutti gli
eventuali obblighi relativi alla
regolazione dell’accesso alle reti.
|
2.29 |
Come
si accede al portale web messo a disposizione
dal GSE per l’inserimento dei dati relativi
all’impianto e la richiesta di concessione della
tariffe incentivanti?
Prima della richiesta di concessione della
tariffa incentivante, il soggetto
responsabile si iscrive al portale web del
GSE ed ottiene le credenziali (User ID e
Password) necessarie ad accedere alla
sezione web personalizzata e ad inserire i
propri dati.
|
2.30 |
Quale documentazione è necessario allegare alla
richiesta di concessione della tariffa
incentivante?
Secondo quanto indicato nell’allegato 4 del
DM 19 febbraio 2007 alla domanda occorre
allegare i seguenti documenti (fatte salve
integrazioni nella delibera di prossima
emanazione):
- documentazione finale di progetto
dell’impianto, realizzato in conformità
alla norma CEI-02, firmato da
professionista o tecnico iscritto
all’albo professionale; corredati di
elaborati grafici di dettaglio e cinque
fotografie dell’impianto fotovoltaico su
supporto informatico;
- scheda tecnica d’impianto;
- elenco dei moduli e dei convertitori
indicante marca, modello e numero di
matricola;
- certificato di collaudo
dell’impianto;
- dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà autenticata firmata dal
soggetto responsabile attestante quanto
indicato al punto 5 dell’allegato 4 del
DM 19 febbraio 2007;
- copia della denuncia di apertura
dell’officina elettrica ((soltanto per
impianti superiori a 20 kWp, Legge 13
maggio 1999, n. 133, art 10, commi 7 e
8, o superiori a 30 kWp se ricadenti
nell’art. 60, comma 2, lettera b della
Legge n. 342/2000).
|
2.31 |
E' necessario allegare alla richiesta una
fotocopia della carta di identità del soggetto
richiedente?
Sì. La fotocopia, non autenticata, della
carta di identità del soggetto responsabile
in corso di validità deve essere allegata
insieme alla dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà stampata dal portale del
GSE (Allegato A4) (vedi FAQ 2.35).
|
2.32 |
Se
il soggetto responsabile è una ditta individuale
o una società, occorre allegare alla richiesta
anche il “camerale”?
|
2.33 |
Bisogna allegare anche il certificato di
proprietà del terreno o dell’edificio?
|
2.34 |
E’
necessario allegare un preventivo di spesa alla
richiesta di concessione delle tariffe
incentivanti?
|
2.35 |
E’
possibile ricorrere all’aiuto di un esperto per
la compilazione e l’invio delle comunicazioni?
Sì, è possibile avvalersi di un referente
tecnico, delegandolo espressamente.
|
2.36 |
Come deve essere redatta la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà?
Per la Dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà è necessario utilizzare il modello
stampato dal portale del GSE (Allegato A4).
A norma del DPR 445/00 l'autenticità di una
istanza da produrre ai gestori di pubblico
servizio può essere garantita mediante la
presentazione della istanza sottoscritta in
originale unitamente a fotocopia, non
autenticata, del documento d'identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Nella dichiarazione dovranno essere
attestati:
- la natura del soggetto responsabile;
- la tipologia dell'intervento di
realizzazione dell'impianto (nuova
costruzione, potenziamento,
rifacimento);
- la conformità dell'impianto e dei
relativi componenti ai requisiti
dell'articolo 4 del DM 19 febbraio 2007;
- la tipologia dell'impianto (non
integrato, parzialmente integrato,
integrato architettonicamente), nonché,
qualora ne ricorra il caso, della
specifica applicazione con riferimento
all'art. 6, comma 4 (incremento 5%);
- la data di entrata in esercizio;
- se l'impianto opta per il regime di
cessione in rete o di scambio sul posto;
- di non incorrere in condizioni che
comportano la non applicabilità o la non
compatibilità con le tariffe
incentivanti e con il premio legato alla
certificazione energetica.
|
2.37 |
Per
gli impianti maggiori di 50 kW è ancora
necessario costituire ed allegare alla domanda
di richiesta di accesso alle tariffe
incentivanti cauzione a favore del GSE?
|
|
|
|
Informazioni sul sistema
di incentivazione DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006
|
|
|
INFORMAZIONI GENERALI SUL
VECCHIO CONTO ENERGIA
|
3.1 |
Chi
può beneficiare dell’incentivazione?
Possono beneficiare dell’incentivazione le
persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i
soggetti pubblici e i condomini di edifici,
che:
- siano proprietari degli immobili
destinati alla installazione
dell’impianto fotovoltaico o in possesso
dell’autorizzazione scritta del
proprietario ad installare l’impianto
(Delibera AEEG n° 40/06);
- siano responsabili dei medesimi
impianti, progettati, realizzati ed
eserciti in conformità alle disposizioni
del DM 28 luglio 2005 e successive
modifiche e integrazioni.
|
3.2 |
Come
è definito il soggetto responsabile
dell’impianto fotovoltaico?
Il soggetto responsabile è la persona
fisica/giuridica responsabile della
realizzazione e dell'esercizio dell'impianto
che ha diritto a richiedere ed ottenere le
tariffe incentivanti ai sensi del DM 28
luglio 2005.
|
3.3 |
Su
quale energia viene riconosciuto l’incentivo?
L’elettricità che viene remunerata con le
tariffe incentivanti è quella prodotta
dall’impianto, misurata da un apposito
contatore posto all’uscita del gruppo di
conversione della corrente continua in
corrente alternata.
Per gli impianti di potenza fino a 20 kW che
optano per il servizio di scambio sul posto,
l’incentivo è limitato all’energia prodotta
e consumata dalle utenze del soggetto
responsabile.
|
3.4 |
A
quanto ammontano le tariffe incentivanti per il
fotovoltaico?
Il valore delle tariffe incentivanti, che
rimane costante per la durata del periodo di
incentivazione (20 anni), è differenziato in
base alla taglia di potenza nominale degli
impianti.
Taglia di potenza dell’impianto
|
Scambio sul posto (€/kWh) |
Cessione in rete (€/kWh) |
1 kW = P = 20 kW |
0,445 |
0,460 |
20 kW < P = 50 kW |
n.a. |
0,460 |
50 kW < P = 1.000 kW |
n.a. |
Max 0,490 (gara) |
Per tutte le taglie di impianti, i valori
delle tariffe sopramenzionati sono riferiti
a domande inoltrate negli anni 2005 e 2006.
Inoltre le tariffe incentivanti riconosciute
sono incrementate del 10% qualora i moduli
fotovoltaici siano integrati in edifici di
nuova costruzione ovvero in edifici
esistenti oggetto di ristrutturazione.
A seguito della sentenza del TAR Lombardia
n. 2125/06 per le domande pervenute al GSE
prima del 15 febbraio 2006 è prevista
l’applicabilità dell’aggiornamento ISTAT
sulle tariffe incentivanti riconosciute
(art. 5 comma 2 lett. b e art. 6 comma 2
lett. b DM 28/07/2005).
Al momento è stato riconosciuto a tutti gli
aventi diritto un adeguamento dell’1,7% a
partire dal 1° Gennaio 2006 ed un ulteriore
incremento del 2% a partire dal 1° Gennaio
2007 .
Resta comunque salvo ed impregiudicato il
diritto del GSE di effettuare i necessari
recuperi monetari, laddove il Consiglio di
Stato, innanzi al quale la citata sentenza è
stata impugnata, dovesse riformarla.
|
3.5 |
Per
quali impianti si può accedere
all’incentivazione?
Possono accedere alle tariffe incentivanti,
riconosciute all’energia prodotta,
esclusivamente gli impianti fotovoltaici di
potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW,
collegati alla rete elettrica, che entrino o
siano entrati in esercizio in data
successiva al 30 settembre 2005:
- a seguito di nuova costruzione;
- a seguito di rifacimento totale;
- a seguito di potenziamento.
|
3.6 |
Che
cosa si intende per sito di realizzazione
dell’impianto?
Per gli impianti installati su terreno, il
sito corrisponde alla singola particella
registrata al catasto.
Per gli impianti installati su edifici, il
sito corrisponde alla superficie esterna
associabile ad una singola unità immobiliare
e relative pertinenze (subalterno)
registrata al catasto.
Si precisa che il sito, così definito, è un
elemento caratterizzante il progetto
preliminare dell’impianto e pertanto non può
essere modificato, pena il decadimento delle
tariffe incentivanti.
|
3.7 |
Che
cosa si intende per integrazione architettonica?
L’integrazione architettonica è un
intervento, su edifici di nuova costruzione
o su edifici esistenti oggetto di
ristrutturazione, in virtù del quale i
moduli fotovoltaici sono impiegati come
componenti costruttivi, sostituendo
componenti edilizi tradizionali altrimenti
necessari (art. 1.1, lettera b Delibera AEEG
40/06).
|
3.8 |
Esistono vantaggi per chi integra
architettonicamente il proprio impianto?
Sì, gli impianti integrati
architettonicamente negli edifici
beneficiano di un incremento pari al 10%
della tariffa incentivante di ingresso.
|
3.9 |
I
pannelli fotovoltaici possono essere sia in
silicio cristallino che in film sottile (silicio
amorfo)?
I pannelli possono essere sia in silicio
cristallino o in tecnologia ibrida, purché
conformi alla Norma CEI EN 61215, sia in
film sottile, purché conformi alla Norma CEI
EN 61646.
L’impiego di moduli in film sottile è
consentito solo se la domanda di accesso
alle tariffe incentivanti è presentata da
persona giuridica.
In particolare i moduli fotovoltaici devono
essere provati e verificati da laboratori
accreditati in conformità alla Norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17025.
Il DM 6.2.2006 prevede che le domande già
presentate e non ammesse a beneficiare delle
tariffe incentivanti perché riferite a
pannelli in film sottile (silicio amorfo) -
se presentate da persone giuridiche -
vengono riammesse con diritto di priorità.
Pertanto il GSE ha provveduto d’ufficio a
riammettere tali domande nella graduatoria,
sempre che l’unica causa di esclusione
dall’ammissione sia stata l’utilizzo del
film sottile.
|
3.10 |
Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di
tutti gli impianti) che può essere incentivata?
La potenza nominale cumulativa incentivabile
è di 500 MW, di cui 360 MW per impianti di
potenza non superiore a 50 kW e 140 MW per
impianti di potenza superiore a 50 kW.
Esistono inoltre dei limiti di potenza
annuale incentivabile pari a 60 MW per gli
impianti di potenza non superiore a 50 kW e
25 MW per gli impianti di potenza superiore
a 50 kW.
Tali limiti non si applicano alle domande
inoltrate al GSE prima della entrata in
vigore (16 febbraio 2006) del DM 6 febbraio
2006.
|
3.11 |
E’
stata stilata una graduatoria per stabilire una
priorità di accesso alle tariffe incentivanti?
Per ciascuno dei trimestri solari di
competenza sono state stilate due
graduatorie, una riguardante gli impianti di
potenza non superiore a 50 kW e l’altra
riguardante gli impianti di potenza
superiore a 50 kW:
- per gli impianti di potenza non
superiore a 50 kW, la graduatoria è
effettuata in base alla data di arrivo
della domanda di ammissione alle tariffe
incentivanti fino al limite massimo di
potenza nominale annuale e fermo
restando il limite massimo di potenza
nominale cumulata;
- per gli impianti di potenza
superiore ai 50 kW, la graduatoria è
effettuata ordinando le richieste sulla
base del valore della tariffa
incentivante richiesta. Sarà data
priorità alle domande con più basso
valore della tariffa richiesta (a parità
di valore la priorità è attribuita sulla
base della data di arrivo della domanda
al GSE).
|
3.12 |
L’incentivo in conto energia è cumulabile con
altri incentivi?
Le tariffe incentivanti non sono cumulabili
con:
- incentivi pubblici in conto capitale
eccedenti il 20 % del costo di
investimento;
- incentivi pubblici derivanti dal
programma “tetti fotovoltaici” del
Ministero dell’Ambiente, erogati dal
Ministero, dalle Regioni o dalle
Province autonome;
- certificati verdi;
- titoli di efficienza energetica.
Le tariffe incentivanti sono ridotte del 30%
qualora il soggetto che realizza l’impianto
benefici della riduzione dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF)
prevista dall’art. 2, comma 5 della legge n.
289/2002.
Resta fermo il diritto al beneficio della
riduzione dell’IVA per gli impianti facenti
uso di energia solare per la produzione di
calore o energia elettrica, di cui al DPR
633/1972 e al DM 29 dicembre 1999.
|
3.13 |
Chi
può beneficiare della Detrazione Fiscale?
Trattandosi di una detrazione dall’IRPEF
sono ammessi a fruire della detrazione sulle
spese di ristrutturazione tutti coloro che
sono assoggettati all’imposta sul reddito
delle persone fisiche, residenti o meno nel
territorio dello Stato.
Più in particolare possono beneficiare
dell’agevolazione non solo i proprietari
degli immobili ma anche tutti coloro che
sono titolari di diritti reali sugli
immobili oggetto degli interventi e che ne
sostengono le relative spese.
|
3.14 |
Un
proprietario di una bifamiliare, collegato
indipendentemente alla rete elettrica con
ciascuno dei due immobili, può installare un
unico impianto fotovoltaico ed effettuare uno
scambio sul posto dell’energia con quella
consumata da entrambi gli immobili?
Non è possibile in quanto, optando per il
servizio di scambio sul posto, il soggetto
responsabile è tenuto a scegliere l’utenza
elettrica (una soltanto) cui collegare il
proprio impianto e solo con quella
effettuare lo scambio.
|
INFORMAZIONI PER GLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI AMMESSI AL CONTO ENERGIA AI SENSI
DEL DM 28 LUGLIO 2005 E DM 6 FEBBRAIO 2006
|
3.15 |
Quali tempi e quali adempimenti sono previsti
per la realizzazione e l’entrata in esercizio
degli impianti?
Per tutti gli impianti indipendentemente
dalla potenza:
- Entro 30 giorni dalla ricezione
della comunicazione del GSE di
accoglimento della domanda di accesso
alle tariffe incentivanti, il soggetto
responsabile inoltra al gestore di rete
(distributore locale) il progetto
preliminare dell’impianto richiedendo la
connessione alla rete;
- Entro i successivi 30 giorni il
gestore di rete (distributore locale)
comunica al richiedente il punto di
consegna dell’energia elettrica.
Impianti di potenza non superiore a 20 kW
(impianti di potenza superiore a 20 kW):
- Entro 6 mesi (12 mesi) dalla
ricezione della comunicazione del GSE di
accoglimento della domanda di accesso
alle tariffe incentivanti, il soggetto
responsabile deve dare inizio ai lavori,
comunicandolo al GSE ed al gestore di
rete locale.
- Entro 12 mesi (24 mesi) dalla
ricezione della comunicazione del GSE di
accoglimento della domanda di accesso
alle tariffe incentivanti, il soggetto
responsabile deve concludere i lavori,
comunicandolo al GSE ed al gestore di
rete.
Per tutti gli impianti indipendentemente
dalla potenza:
- Entro 30 giorni dalla ricezione
della comunicazione di conclusione dei
lavori, il gestore di rete deve
effettuare la connessione dell’impianto
alla rete locale.
- Al massimo entro 6 mesi dalla data
di conclusione dei lavori, l’impianto
deve entrare in esercizio (tale data
deve essere comunicata al GSE ed al
gestore di rete (distributore locale)).
il mancato rispetto dei termini previsti per
l’inizio lavori, la conclusione lavori e
l’entrata in esercizio dell’impianto
comporta la decadenza del diritto alle
tariffe incentivanti. Le scadenze sono
riportate sinteticamente nella seguente
tabella:
Potenza impianto |
Inizio lavori |
Conclusione lavori |
Entrata in esercizio |
1 kW = P = 20 kW |
entro 6 mesi (1) |
entro 12 mesi (1) |
Entro 6 mesi (2) |
P > 20 kW |
entro 12 mesi (1) |
entro 24 mesi (1) |
Entro 6 mesi (2) |
>
(1) dalla data di ricezione della
comunicazione di ammissione alle tariffe
incentivanti, inviata dal GSE al soggetto
responsabile
(2) dalla data di conclusione dei lavori
|
3.16 |
E’
possibile posticipare i termini fissati dai DM
28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 per l’inizio e
per la conclusione dei lavori?
L’art. 16 comma 5 del DM 19 febbraio 2007
stabilisce che, su richiesta del soggetto
responsabile da presentare al GSE, i termini
fissati per l’inizio dei lavori e per la
conclusione dei lavori degli impianti
ammessi alle tariffe incentivanti in base al
DM 28 luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006,
possono essere posticipati, per un periodo
non superiore ai 6 mesi, esclusivamente nei
casi di comprovato ritardo nel rilascio
delle necessarie autorizzazioni alla
costruzione e all’esercizio dell’impianto,
non imputabile al soggetto responsabile.
A tal fine, il soggetto responsabile
dichiara, ai sensi del DPR 445/00,
consapevole delle conseguenze penali cui
incorre in caso di dichiarazioni false, di
avere effettuato la richiesta per
l’ottenimento delle autorizzazioni
necessarie, la tipologia delle
autorizzazioni richieste, la data della
richiesta e che vi sia un ritardo nel
rilascio delle autorizzazioni per cause non
imputabili al soggetto responsabile
richiedente.
|
3.17 |
Quali sono le comunicazioni da effettuare nei
confronti del GSE a valle della ammissione alle
tariffe incentivanti?
I soggetti responsabili ammessi alle tariffe
incentivanti dovranno inviare al GSE le
seguenti documentazioni:
|
Inizio lavori |
|
- Comunicazione di inizio
lavori
|
Allegati |
- Comunicazione di inizio
lavori;
- Copia del verbale di
consegna lavori o della denuncia
di inizio attività, qualora
quest'ultima sia richiesta dalla
normativa vigente;
- Indirizzo e-mail del
soggetto responsabile per le
comunicazioni riservate da parte
del GSE
|
|
Conclusione lavori |
|
- Comunicazione di conclusione
dei lavori
|
Allegati |
- Dichiarazione di conclusione
lavori;
- Scheda tecnica finale
d’impianto in originale;
- Certificato di collaudo in
originale;
- Documentazione finale di
progetto redatta secondo la
norma CEI-02 (su CD in formato
“.pdf”);
- Elenco dei moduli
fotovoltaici, indicante modello,
marca e numero di matricola, su
supporto magnetico in formato
excel (preferibilmente inseriti
nello stesso CD contenente la
documentazione finale di
progetto);
- Due diverse fotografie
dell’impianto (preferibilmente
inserite nello stesso CD
contenente la documentazione
finale di progetto);
Elaborati grafici di dettaglio
completi di idonea documentazione
fotografica nel caso in cui sia
stata accolta la richiesta di
“Integrazione Architettonica”
(preferibilmente inseriti nello
stesso CD contenente la
documentazione finale di progetto).
|
|
Entrata in esercizio |
|
- Comunicazione di entrata in
esercizio
|
Allegati |
- Dichiarazione giurata
autenticata o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà
autenticata;
- Copia del verbale di
attivazione del complesso di
misura dell’energia prodotta
dall’impianto rilasciato dal
gestore locale della rete
elettrica;
- Copia della Denuncia di
Officina Elettrica (soltanto per
impianti superiori a 20 kWp,
Legge 13 maggio 1999, n. 133,
art 10, commi 7 e 8, o superiori
a 30 kWp se ricadenti nell’art.
60, comma 2, lettera b della
Legge n. 342/2000).
Il GSE ha predisposto un portale web
attraverso il quale è possibile
compilare, stampare e inviare alcune
delle comunicazioni sopra elencate.
L’accesso è consentito tramite
l’invio di un User ID e una password
comunicate al soggetto responsabile
a valle della comunicazione di
inizio lavori.
Si precisa che i modelli delle
comunicazioni, della scheda tecnica
finale d’impianto, del certificato
di collaudo, della dichiarazione
giurata e della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà
sono riportate sul sito www.gsel.it.
Il GSE ha pubblicato sul proprio
sito la “Guida alle
Comunicazioni Successive
all'Ammissione alle Tariffe
Incentivanti” dove è
possibile reperire le indicazioni e
le modalità per l’invio delle
comunicazioni al GSE, da effettuare
successivamente all'ammissione alle
tariffe incentivanti. |
|
3.18 |
Sono
previste delle scadenze per le comunicazioni di
inizio e fine lavori, nonché per l’entrata in
esercizio dell’impianto?
Si, il DM 19 febbraio 2007 prevede
espressamente che:
- i soggetti che hanno acquisito il
diritto alle tariffe incentivanti ai
sensi dei DM 28 luglio 2005 e DM 6
febbraio 2006 devono far pervenire al
GSE le comunicazioni di inizio lavori,
fine lavori ed entrata in esercizio
entro 90 giorni dalle rispettive
scadenze previste dall’art. 8 DM 28
luglio 2005 (art. 16, comma 2 DM 19
febbraio 2007);
- qualora le date di inizio lavori,
fine lavori, entrata in esercizio siano
antecedenti alla data di entrata in
vigore del DM 19 febbraio 2007 e non
siano già state comunicate, il termine
di 90 giorni decorre dalla data di
entrata in vigore del DM 19 febbraio
2007.
In sintesi:
Comunicazioni per gli impianti le cui date
di inizio lavori, fine lavori, entrata in
esercizio sono successive al DM 19 febbraio
2007 e non sono state comunicate:
Potenza impianto |
Inizio lavori |
Conclusione lavori |
Entrata in esercizio |
1 kW = P = 20 kW |
entro 6 mesi (1) + 90 giorni
|
entro 12 mesi (1) + 90 giorni
|
Entro 6 mesi (2) + 90 giorni
|
P > 20 kW |
entro 12 mesi (1) + 90 giorni
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entro 24 mesi (1) + 90 giorni
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Entro 6 mesi (2) + 90 giorni
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(1) dalla data di ricezione della
comunicazione di ammissione alle tariffe
incentivanti, inviata dal GSE al soggetto
responsabile
(2) dalla data di conclusione dei lavori
Comunicazioni per gli impianti le cui date
di inizio lavori, fine lavori, entrata in
esercizio sono antecedenti al DM 19 febbraio
2007 e non sono state comunicate:
Potenza impianto |
Inizio lavori
Conclusione lavori
Entrata in esercizio |
1 kW = P = 20 kW |
entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore del DM 19 febbraio
2007
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P > 20 kW |
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3.19 |
Sono
previsti scorrimenti dei relativi elenchi o
graduatorie nel caso di decadenza o rinuncia al
diritto da parte dei soggetti ammessi al DM 28
luglio 2005 e DM 6 febbraio 2006?
No, il DM 19 febbraio 2007 prevede
esplicitamente che non siano effettuati
scorrimenti degli elenchi e delle
graduatorie.
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3.20 |
Gli
impianti ammessi al conto energia ai sensi del
DM 28 luglio 2005 e del DM 6 febbraio 2006 e non
ancora entrati in esercizio alla data di entrata
in vigore del DM 19 febbraio 2007 possono
accedere alle tariffe del nuovo decreto?
Si, previa rinuncia o a seguito di decadenza
e ripresentando la richiesta nei termini e
nelle modalità del nuovo decreto solo nel
caso in cui non sia stata ancora
sottoscritta la convenzione con il GSE..
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3.21 |
Come
si accede al portale web messo a disposizione
dal GSE per l’inserimento dei dati relativi
all’impianto?
A valle della comunicazione di inizio
lavori, il soggetto responsabile riceverà
User ID e Password per l’accesso al portale
web.
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3.22 |
Sono
ancora valide le comunicazioni inviate con
formati precedenti a quelli disponibili sul sito
www.gsel.it?
Sì, salvo diversa comunicazione da parte del
GSE.
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3.23 |
Come
deve essere redatta la dichiarazione giurata?
La dichiarazione giurata va sottoscritta e
redatta in presenza di un notaio o di un
segretario comunale e dovrà essere firmata
in originale dal soggetto responsabile.
In sostituzione alla dichiarazione giurata
può essere inviata al GSE una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio purché
autenticata.
Sul nostro sito www.gsel.it è presente un
fac-simile di entrambi i documenti.
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3.24 |
Che
cosa si intende per verbale di attivazione dei
contatori, richiesto per gli impianti di potenza
non superiore a 20 kW?
Il verbale di attivazione dei contatori è la
certificazione prodotta dal distributore
locale che attesta l’installazione dei
contatori.
Ad esempio, con la pubblicazione della DK
5940 (giugno 2006), ENEL ha previsto di
rilasciare al cliente-produttore copia del
verbale di attivazione relativo al contatore
a misura della energia prodotta
dall’impianto fotovoltaico.
Con tale verbale viene individuata la data
di attivazione del complesso di misura
dell’energia prodotta.
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3.25 |
Quando viene stipulata la convenzione con il GSE
per l’erogazione degli incentivi?
A valle della valutazione della
documentazione di inizio lavori, conclusione
lavori ed entrata in esercizio, il GSE invia
al soggetto responsabile la comunicazione di
avvio all’incentivazione necessaria per
poter formalizzare tramite portale web la
convenzione.
Successivamente, il soggetto responsabile
compila due copie della convenzione –
disponibile nella sezione del portale web ad
accesso controllato e personalizzato
predisposto dal GSE - ne sottoscrive una e
le invia entrambe al GSE. Ricevute le copie,
il GSE trattiene la copia firmata,
sottoscrive la seconda copia e la invia al
soggetto responsabile.
A conclusione della procedura di stipula,
gli originali della convenzione risultano
firmati in modo disgiunto: l’originale a
firma del solo GSE rimane in possesso del
soggetto responsabile, mentre l’originale a
firma del solo soggetto responsabile rimane
in possesso del GSE.
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3.26 |
Cosa
deve fare chi, avendo già presentato domanda,
intenda usufruire dell’incremento delle tariffe
del 10% riconosciuto agli impianti integrati
negli edifici?
Il soggetto responsabile, prima dell’entrata
in esercizio dell’impianto, deve inviare al
GSE una comunicazione con la quale:
- richiede di essere ammesso ad
usufruire dell’ incremento in tariffa
previsto per gli impianti integrati in
edifici di nuova costruzione o per gli
edifici esistenti oggetto di
ristrutturazione;
- dichiara il rispetto di quanto
definito all’articolo 1, comma 1.1,
lettera b) della Delibera AEEG 40/06 e
dei criteri di cui all’allegato D del
D.Lgs. 192/2005.
Deve, inoltre, allegare elaborati grafici di
dettaglio dell’integrazione che illustrano
le soluzioni tecniche ed architettoniche
adottate o da adottare, fatto salvo
l’obbligo di soddisfare tutti i successivi
adempimenti previsti dalla Delibera AEEG n.
40/06.
Si precisa che la richiesta di integrazione
architettonica sarà valutata sulla base
della documentazione finale di progetto
dell’impianto fotovoltaico.
Sul sito www.gsel.it è presente l’apposito
modulo per la richiesta che non può essere
presentata dopo la stipula della
convenzione.
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3.27 |
Quali modifiche è possibile apportare
all’impianto fotovoltaico rispetto a quanto
indicato nel progetto preliminare?
In fase di realizzazione dell’impianto
fotovoltaico è possibile prevedere:
- pannelli o inverter di diversa
potenza, marca o efficienza rispetto al
progetto preliminare, purché siano
rispettate tutte le Norme Tecniche
previste nel DM 28 luglio 2005 (Allegato
1) e successive modifiche, e nella
Delibera AEEG n° 40/06;
- variazioni di configurazione dei
moduli fotovoltaici;
- passaggio da moduli in silicio
cristallino a moduli a film sottile,
purché il soggetto responsabile sia
persona giuridica.
Si precisa che tali modifiche non devono
comportare un aumento della potenza
complessiva dell’impianto rispetto a quella
indicata nel progetto preliminare ma possono
eventualmente comportare una riduzione.
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3.28 |
Dopo
l’approvazione della domanda (o anche dopo la
realizzazione dell’impianto) è possibile
realizzare (o trasferire) l’impianto in un altro
sito?
Non è possibile. L’ubicazione dell’impianto
costituisce elemento caratterizzante il
progetto preliminare allegato alla domanda
di ammissione alle tariffe incentivanti, in
conformità al quale viene poi dato inizio ai
lavori di realizzazione dell’impianto
stesso. Pertanto, qualora non si rispettino
le condizioni del progetto preliminare,
viene meno il diritto alle tariffe
incentivanti.
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3.29 |
Un
soggetto responsabile ammesso al conto energia
può trasferire ad un terzo il diritto alle
tariffe incentivanti? Come si deve procedere?
Il soggetto responsabile può richiedere il
trasferimento di titolarità per il proprio
impianto fotovoltaico ammesso alle tariffe
incentivanti, utilizzando l’apposito modulo
disponibile sul sito www.gsel.it.
Il cessionario, che subentra nella
titolarità dell’impianto, dovrà dichiarare
di:
- essere proprietario dell’immobile su
cui è installato l’impianto/destinato
all’installazione dell’impianto o,
diversamente, di disporre
dell’autorizzazione sottoscritta dal
proprietario dell’immobile (da
allegare);
- non aver presentato, entro la
medesima scadenza di cui all’art.7,
comma 1 del DM 28 luglio 2005 e
successive modifiche, altre domande di
ammissione alle tariffe incentivanti
relative ad impianti fotovoltaici da
realizzare nel medesimo sito, anche
tramite società controllate o collegate;
- di non aver acquisito o di non avere
richiesto di acquisire i diritti
all’incentivazione da altri soggetti
responsabili che siano stati ammessi ai
benefici dell’incentivazione a seguito
di domande di ammissione presentate nel
medesimo trimestre e per impianti da
costruire nel medesimo sito
dell’impianto oggetto del presente
trasferimento di titolarità.
Tale richiesta andrà sottoscritta ed inviata
al GSE - Gestore dei Servizi Elettrici.
In particolare, per gli impianti di potenza
superiore a 50 kW, soggetti a cauzione, che
non sono ancora entrati in esercizio, il
cessionario dovrà costituire e far pervenire
al GSE nuova cauzione entro 30 giorni
dall’accettazione del trasferimento di
titolarità; susseguentemente il GSE
restituirà al cedente la cauzione
precedentemente costituita.
Si precisa che, anche in caso di morte,
dovrà essere utilizzato il modulo di
trasferimento di titolarità disponibile sul
sito www.gsel.it, sottoscritto dal solo
soggetto cessionario, allegando ad esso il
certificato di morte ed un documento valido
ai fini legali (atto notarile od altro) che
qualifichi il cessionario come erede del de
cuius.
Il trasferimento di titolarità sarà
esecutivo solo in seguito a comunicazione di
accettazione da parte del GSE.
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3.30 |
Per
un soggetto che ha già presentato domanda di
ammissione per un impianto di potenza compresa
fra 1 e 20 kW, è possibile rinunciare al
servizio di scambio sul posto ed optare per la
cessione in rete dell’energia prodotta?
Nel caso in cui l’impianto non sia ancora
entrato in esercizio, il soggetto
responsabile potrà liberamente decidere di
optare per la cessione in rete, comunicando
al GSE la decisione definitiva alla fine dei
lavori, con l’invio della dichiarazione di
entrata in esercizio dell’impianto.
Nel caso in cui l’impianto sia già in
esercizio, il passaggio dal servizio di
scambio sul posto alla cessione in rete
potrà avvenire solo alla naturale scadenza
del contratto di scambio sul posto che, per
quanto stabilito dalla delibera AEEG 28/06,
è a durata annuale con tacito rinnovo per
gli anni successivi.
In tal caso sarà necessario inviare
comunicazione sia al proprio gestore di rete
sia al GSE.
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3.31 |
Come
viene determinata la data di entrata in
esercizio dell’impianto, valida ai fini della
erogazione delle tariffe incentivanti?
Il DM 28 luglio 2005 stabilisce che il
soggetto responsabile è tenuto a comunicare
al GSE e al gestore di rete territorialmente
competente la data di entrata in esercizio
dell’impianto.
La data, che deve essere successiva al 30
settembre 2005, deve far riferimento al
momento in cui è possibile misurare
l’energia prodotta dall’impianto che
beneficerà delle tariffe incentivanti.
In particolare si ricorda che, secondo
quanto previsto dalla Delibera 40/06 AEEG
(articolo 3 bis):
- per impianti fino a 20 kW che
usufruiscono del servizio di scambio sul
posto, deve essere stato attivato con il
Gestore contraente (impresa
distributrice territorialmente
competente) il relativo contratto di
scambio e deve essere stato installato a
valle dell’inverter il contatore
necessario per la misurazione
dell’energia prodotta, sempre a cura
dello stesso Gestore contraente che
dovrà anche effettuare le misure
necessarie;
- per impianti fino a 20 kW che
scelgono la cessione parziale
dell’energia in rete (parte dell’energia
prodotta viene autoconsumata
direttamente dal produttore), deve
essere stato installato a valle dell’inverter
il contatore necessario per la
misurazione dell’energia prodotta,
sempre a cura del gestore di rete
territorialmente competente che dovrà
anche effettuare le misure necessarie;
- per impianti di potenza non
inferiore a 1 kW e non superiori a 1.000
kW che scelgono la cessione totale
dell’energia prodotta (l’energia
prodotta coincide con quella immessa in
rete), deve essere stato installato a
valle dell’inverter il contatore
necessario per la misurazione
dell’energia prodotta e immessa in rete,
sempre a cura del gestore di rete
territorialmente competente che dovrà
anche effettuare le misure necessarie;
- per impianti di potenza superiore a
20 kW e non superiore a 1.000 kW, che
scelgono la cessione parziale
dell’energia in rete:
- se ci si avvale del gestore di rete
territorialmente competente per le
attività di installazione e misurazione,
lo stesso gestore deve aver già
installato a valle dell’inverter il
contatore necessario per la misurazione
dell’energia prodotta, che lo stesso
gestore provvederà ad effettuare;
- se non ci si avvale del gestore di
rete territorialmente competente per le
attività di installazione e misurazione,
il soggetto responsabile deve avere già
installato a valle dell’inverter il
contatore necessario per la misurazione
dell’energia prodotta. In questo caso le
misure dovranno essere effettuate dallo
stesso soggetto responsabile.
Si precisa che la data di decorrenza
dell’incentivazione non potrà in ogni caso
essere antecedente alla data di ricezione
della comunicazione di ammissione alle
tariffe incentivanti inviata dal GSE.
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3.32 |
Con
quali modalità avviene l’erogazione degli
incentivi?
L’ammontare dovuto al soggetto responsabile
è pari al prodotto tra l’energia generata
dall’impianto, misurata da un contatore
posto all’uscita del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente
alternata, e la tariffa incentivante
riconosciuta al soggetto responsabile.
Solo per gli impianti di potenza non
superiore a 20 kW che scelgono di accedere
alla disciplina di cui all’art. 6 del D.Lgs.
387/03 (servizio di scambio sul posto)
l’energia incentivata è quella prodotta e
consumata dalle utenze del soggetto
responsabile.
- nel caso di impianto di potenza fra
1 e 20 kW che si avvale del servizio di
scambio sul posto il pagamento avviene
bimestralmente in acconto nel mese
successivo a quello in cui l’ammontare
bimestrale cumulato supera il valore di
250 euro.
Nella fase di acconto si considera
autoconsumata tutta l’energia prodotta,
salvo eseguire il conguaglio a fine anno
quando si avrà la comunicazione delle
letture da parte del gestore di rete locale.
- nel caso di impianto di potenza
compresa tra 1 e 20 kW che non si avvale
del servizio di scambio sul posto il
pagamento avviene mensilmente, nel mese
successivo a quello in cui l’ammontare
cumulato del corrispettivo supera i 250
euro.
- nel caso di impianti di potenza
superiore ai 20 kW il pagamento avviene
mensilmente, nel mese successivo a
quello in cui l’ammontare cumulato del
suddetto corrispettivo supera i 500
euro.
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